Nei luoghi di lavoro, la manutenzione degli impianti elettrici è obbligatoria in base alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n.81 del 2008, vale a dire il Testo Unico per la Sicurezza, in cui il titolo III riguarda l’uso dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature di lavoro: gli articoli compresi tra l’80 e l’87 sono dedicati alle apparecchiature e agli impianti elettrici. L’articolo 86, in particolare, è quello che attribuisce al datore di lavoro l’obbligo di far svolgere a cadenze regolari i controlli e le verifiche del caso sugli impianti elettrici. Le periodicità variano in base al tipo di impianto, sia esso elettrico, di protezione contro le scariche atmosferiche o di terra, ma anche a seconda del luogo (può esserci o meno il pericolo di esplosione). Per gli impianti di terra presenti in luoghi senza pericolo di esplosione, i controlli devono essere eseguiti una volta ogni cinque anni, mentre per quelli collocati in luoghi con pericolo di esplosione la cadenza prevista è di una volta ogni due anni.
La ASL competente per territorio ha il compito di effettuare le verifiche indicate dal DPR 462 del 2001, che in alternativa possono essere svolte anche da un ente notificato al MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico. Un altro degli obblighi a carico del datore di lavoro è quello di fare in modo che siano sottoposti a controlli periodici anche gli impianti di protezione dai fulmini e gli impianti elettrici, in modo tale che sia possibile monitorare la loro efficienza e il loro stato di conversazione. Una volta che i controlli sono stati portati a termine, i loro esiti devono essere verbalizzati, in modo tale che possano essere messi a disposizione dell’autorità di vigilanza.
Il problema è che, nonostante siano passati dieci anni da quando è stato pubblicato, l’articolo 86 è ancora privo del decreto attuativo relativo: esso sarebbe servito – e servirebbe – a indicare i parametri da rispettare e le modalità da seguire per i controlli e le verifiche. Lo scopo del decreto attuativo che il Ministero dello Sviluppo Economico dovrebbe emanare sarebbe quello di definire la periodicità, la lista e il layout del registro delle verifiche, insieme all’indicazione dei criteri di qualifica dei soggetti che si occupano dei controlli. Ovviamente, anche senza il decreto attuativo, l’obbligo per i datori di lavoro resta intatto.
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