Requisiti e domanda assegno sociale Inps

Si avvicina il termine ultimo per presentare la domanda per il bonus 1000 euro del decreto Agosto. La richiesta per beneficiare dell’indennità Covid si può inoltrare fino a metà novembre.

Chi può  beneficiare dell’indennità Covid

Il 13 novembre scade ufficialmente il termine per presentare domanda per il bonus 1000 euro, come viene indicato nel decreto Ristori di fine ottobre.

I beneficiari del bonus sono le seguenti categorie:

  • professionisti con partita IVA e collaboratori
    coordinati e continuativi;
    • lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni
    speciali dell’AGO;
    • stagionali del turismo (anche in
    somministrazione);
    • operai agricoli a tempo determinato;
    • lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo
    pensioni dei lavoratori dello spettacolo;
    • stagionali di settori diversi dal turismo;
    • Intermittenti;
    • autonomi occasionali;
    • incaricati di vendita a domicilio.

Come inviare la domanda per ricevere l’indennità Covid

Chi l’ha già richiesto o ha presentato domanda per i precedenti 600 euro non ha necessità di chiederlo nuovamente, l’accredito avviene automaticamente. La data del 13 novembre vale solo per colore che possono beneficiare del bonus e non hanno ancora effettuato la richiesta. Per farlo, bisogna collegarsi al portale dell’INPS dedicato e procedere all’invio telematico.

Qui il testo del tutorial completo per l’invio della domanda.

Esito negativo: le motivazioni e come fare ricorso

Nel caso in cui la domanda sia stata rifiutata è possibile fare ricorso. L’Inps ha infatti pubblicato nell’apposita sezione sul sito gli esiti di tutte le domande presentate per richiedere il bonus 1000 e 600 euro, per ogni rifiuto è indicato anche il motivo del respingimento della richiesta.

Per consultare l’esito della richiesta, è sufficiente cliccare su Indennità 600/1000 euro sul portale telematico dell’INPS dedicato e pigiare sulla sezione Esiti.

Il motivo potrebbe essere, per esempio, che  il richiedente non ha il requisito del numero minimo di giornate di contribuzione versata nel 2019, né il requisito reddituale indicato nella scheda Prestazione Indennità COVID-19 per la Categoria di Indennità (art.38 decreto 17 marzo2020, n. 18). Se appare la scritta “ATECO” il richiedente ha cessato l’attività lavorativo con un’azienda non appartenente alla lista dei beneficiari, se appare la scritta “Art_Com_No” significa che non spetta il bonus in quanto si è iscritti alla gestione autonoma dei commercianti e degli artigiani. Se sotto alla Motivazione fornita per l’esito
RESPINTA appare il pulsante Produci Documentazione, è possibile  caricare entro 20 giorni dall’esito i documenti richiesti per il supplemento di istruttoria.