Nella bozza delle legge di bilancio 2021 si torna a parlare dell’indennizzo ai commercianti. Il bonus viene erogato come indennizzo per la cessazione dell’attività. Lo Stato se ne farà carico nel 2021. Alle partite IVA, che chiudono in modo definitivo la propria attività commerciale, verrà riconosciuto un bonus di € 516 al mese fino alla pensione all’età di 57 anni.
Bonus 2021: quali attività ne hanno diritto
L’indennizzo commercianti è stato istituito nel 2019 ed è diventata una misura strutturale. Le attività commerciali che possono fare domanda sono quelle:
- al minuto e che hanno sede fissa, anche con somministrazione di alimenti e bevande;
- definite “area pubblica”, previsto dall’articolo 27 del D.L. n. 114/1998;
- per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- forme speciali di vendita al dettaglio, definite all’art. 4 del D.lgs. n. 114/1998, Allegato 3;
- all’ingrosso;
- forme di intermediazioni diverse da quelle previste dalla legge 204/1995, come gli agenti assicurati, i procacciatori e promotori finanziari, gli agenti immobiliari.
Nel caso di due attività commerciali, il richiedente può beneficiare dell’indennizzo. Chi presenta la domanda, al momento della cessazione dell’attività commerciale, deve avere un’attività che dà diritto a questo beneficio.
Bonus 2021: requisiti
Per presentare domanda occorre avere determinati requisiti, tra i quali:
- le donne devono avere 57 anni, gli uomini 62;
- i richiedenti devono avere almeno 5 anni di contributi in qualità di titolari o di coadiutori nelle attività citate;
- cessazione dell’attività commerciale in modo definitivo;
- la licenza amministrativa deve essere consegnata al comune;
- cancellazione del Registro delle Imprese, presso la Camera di Commercio (CCIAA).
Bonus 2021: erogazione condizionata al Fondo
Anche se il bonus da € 516 è una misura strutturale, la sua concessione è condizionata dalle risorse del Fondo, come è indicato nell’art. 5 del D.L. n. 207/1996.
Nel fondo rientrano i versamenti obbligatori di chi esercita l’attività commerciale. I commercianti devono versare un’aliquota contributiva obbligatoria aggiuntiva dello 0,09%:
- lo 0,07% è destinata al finanziamento del Fondo;
- lo 0,02% è devoluta alla Gestione dei contributi delle attività commerciali.
Bonus 2021: dal 2022 aliquota contributiva allo 0,48%
Per tutto il 2021 l’indennizzo commercianti sarà a carico del bilancio statale, visto che non è stato possibile emanare un decreto necessario per adeguare l’aliquota dei contributi INPS a copertura del Fondo.
Lo scenario cambierà nel 2022. Nella bozza della manovra è previsto un rifinanziamento del Fondo per le partite IVA, che a partire dal 1° gennaio 2022 aumenterà l’aliquota dei contributi dovuta dai commercianti, portandola allo 0,48% .
I contributi verranno così ripartiti:
- lo 0,46% servirà per finanziare il Fondo;
- lo 0,02% sarà destinata alla Gestione dei contributi delle attività commerciali.
Dal 2022, quindi, verrà applicato il meccanismo di adeguamento previsto dalla legge di bilancio 2019.
All’art. 1, comma 284, della legge di bilancio 2019 viene indicato l’adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva, in caso non sia stato raggiunto un equilibrio tra i contributi e le prestazioni. Questo adeguamento avviene mediante decreto del Ministero del Lavoro e del MEF. Questo aumento è una passaggio obbligato, in quanto consente all’INPS di accogliere le domande per il bonus commercianti. La prestazione, nel caso non avvenisse questo aumento, viene bloccata.
Per mancanza di coperture, infatti, l’INPS con il messaggio n.2347 del 5 giugno 2020 ha bloccato le procedure di accoglimento e liquidazione delle domande presentate dal 30 novembre 2019. Con lo stesso messaggio, inoltre, l’ente previdenziale annunciava l’emanazione di un apposito decreto ministeriale che, purtroppo a causa della pandemia in corso, non c’è stato. Questo ritardo ha portato alla sospensione dell’ammortizzatore sociale dei commercianti.