Si avvicina la scadenza per il saldo IMU nonostante l’emergenza sanitaria abbia duramente provato sia famiglie che attività. Gli interventi del Governo non sono mancati, ma alcune categorie dovranno provvedere al pagamento della tassa sull’immobile.
Secondo il Decreto Agosto e il Decreto Ristori ci sono alcune categorie che, il 16 dicembre, dovranno versare il pagamento previsto, mentre il Decreto Ristori quater ha stabilito la cancellazione del pagamento per alcuni soggetti. Andiamo a vedere chi dovrà pagare.
A chi spetta il pagamento IMU
Il 16 dicembre scadrà il pagamento del saldo IMU, sono tenuti al pagamento i proprietari di immobili, aree fabbricabili e terreni. Quindi chi è in possesso di fabbricati (esclusa la prima casa a meno che non rientri tra le seguenti categorie catastali: abitazioni di tipo signorile; abitazioni in ville; castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) aree fabbricabili; terreni agricoli.
Sono tenuti al pagamento anche i concessionari nel caso di concessione di aree demaniali e i locatari in caso di leasing.
Chi non paga l’IMU
Secondo il Decreto Agosto all’art. 78 D.L. n. 104/2020 sono previsti diversi esoneri per la seconda rata IMU. Non sono tenuti al pagamento proprietari di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali.
Inoltre gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed&breakfast, dei residence e dei campeggi.
Con il Decreto Agosto è stata disposta l’esenzione per le pertinenze, vale anche per la prima rata, invece nel decreto Rilancio ciò non era stato previsto.
E ancora, gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli; discoteche, sale da ballo, night-club e simili.
Questi esoneri prevedono che i proprietari siano anche i gestori delle attività che vengono esercitate nei suddetti locali, con l’eccezione degli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali.
Decreto Ristori
Grazie al Decreto Ristori si aggiungono all’esonero gli immobili in cui si svolgono le attività imprenditoriali che rientrano nella sospensione del Dpcm del 24 ottobre 2020, e le relative pertinenze. Il Decreto Ristori esonera dal pagamento tutti gli immobili presenti nell’Allegato 1 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nella tabella riassuntiva.
Queste sono le stesse categorie che godono del contributo a fondo perduto nei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi.
La divisione geografica delle zone, rosse, arancione o gialle, non condiziona l’esonero dal pagamento, purché il proprietario sia il gestore in cui viene esercitata l’attività. Tuttavia secondo l’elenco dei codici ATECO, Allegato 2 del Decreto Ristori bis, esiste una lista di attività esonerate al pagamento dell’IMU se in zona rossa.