Il nuovo DPCM del 16 gennaio pone diversi dubbi in merito agli spostamenti verso le seconde case. Dopo il caos tra i cittadini, infatti, il Viminale ha deciso di inviare ai prefetti una circolare con alcuni chiarimenti.
Quando è possibile spostarsi anche fuori Regione per raggiungere le seconde case? Ci sono delle differenze tra zona gialla, arancione e rossa? Ecco cosa dice il DPCM e cosa è permesso fare.
Nuovo DPCM e caos seconde case
Da domenica 17 gennaio la cartina dell’Italia è cambiata completamente: 3 Regioni sono finite in zona rossa, 12 Regioni in zona arancione e le restanti “virtuose” in zona gialla. Tuttavia le norme in vigore su spostamenti, negozi e visite a parenti sono ancora confuse. Anche in merito agli spostamenti verso le seconde case i cittadini sono perplessi.
Il nuovo DPCM, infatti, vieta gli spostamenti fuori Regione, anche se tra Regioni inserite in zona gialla, fino al 15 febbraio 2021. Tuttavia è sempre possibile rientrare presso il proprio domicilio o residenza o comunque spostarsi per motivi di salute, lavoro o necessità con obbligo di autocertificazione.
Ma quindi è possibile spostarsi anche nelle seconde case fuori Regione? Il Viminale ha inviato una circolare ai Prefetti per chiarire questo punto del DPCM che lascia aperte diverse interpretazioni.
Si può andare nelle seconde case fuori Regione?
Quando è possibile spostarsi nella seconda casa? “Si può sempre – ha chiarito una volta per tutte il sottosegretario all’Interno Achille Variati -, eccetto nelle ore di coprifuoco, tornare nella propria residenza o abitazione, una seconda casa è un’abitazione”. Inoltre, ha proseguito il sottosegretario, “non è esplicitato nel nuovo Dpcm il divieto di andare nella seconda casa, purché si tratti di una propria proprietà o ci sia comunque un contratto di affitto, ergo è possibile spostarsi” anche fuori Regione.
La norma si applica indistintamente alle diverse colorazioni delle Regioni: rosse, arancioni o gialle.
Dunque ogni dubbio è svanito: nella circolare che il Viminale ha inviato ai Prefetti viene ribadita la possibilità di spostarsi anche fuori Regione per rientrare presso il proprio domicilio, residenza o abitazione. Ai fini di applicazione del DPCM, la parola “abitazione” è da considerarsi come “il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuati, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze)”.