Il Reddito o Pensione di Cittadinanza è un sussidio statale di importo variabile, introdotto dal Decreto legge numero 4 del 28 gennaio 2019 come misura di contrasto alla povertà. A fine 2020 i beneficiari del Reddito di cittadinanza ammontavano a 2,8 milioni di persone.
L’importo medio ammonta a 524 euro, ma questo dipende da diversi fattori, quindi può variare. I nuclei familiari che beneficiano del RDC senza minori sono il 61% del totale, mentre il 74% dei nuclei è composto da un massimo di tre elementi.
Caratteristiche del Reddito di Cittadinanza
Il RDC assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PDC) quando tutti i componenti del nucleo familiare hanno un’età pari superiore a 67 anni. In alternativa assume questa definizione se l’età è inferiore, ma esistono condizioni di disabilità e non autosufficienza.
Chi può fare domanda
Per ottenere il RDC occorre rientrare in alcuni canoni, il richiedente deve rispettare alternativamente questi requisiti: cittadino italiano o comunitario; familiare di un cittadino italiano, comunitario ovvero titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadino extra-UE in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso; titolare di protezione internazionale.
Chi fa richiesta di RDC deve essere residente in Italia da almeno dieci anni, gli ultimi due in maniera continuativa. Inoltre il richiedente non deve avere avuto condanne per i 10 anni precedenti per i delitti di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale, né sottoposto a misura cautelare.
Requisiti economici
Per ottenere il Reddito di Cittadinanza occorre avere un Isee aggiornato, poiché viene concesso solo in determinate condizioni economiche che sono: Isee ordinario o minorenni in corso di validità inferiore a 9.600 euro annui; patrimonio immobiliare in Italia e all’estero di valore inferiore a 30 mila euro (senza considerare la casa di abitazione); patrimonio mobiliare (ad esempio conti correnti e depositi) inferiore a determinate soglie e che siano differenziate a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare, da 6 mila euro per i nuclei con un solo componente sino a 10.000 euro per le famiglie composte da tre o più soggetti); reddito familiare contenuto entro precisi limiti, calcolati moltiplicando il valore fisso di 6.000 euro per il parametro della scala di equivalenza, ricavato in base al numero dei componenti.
Inoltre nessuno dei membri della famiglia deve essere intestatario di: veicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la domanda di RDC/PDC, nonché autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc (in entrambi i casi immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti la domanda di RDC/PDC), con esclusione dei mezzi che conferiscono il diritto alle agevolazioni fiscali in favore di persone con disabilità, o navi o imbarcazioni da diporto.
Come si calcola l’importo
Per calcolare a quanto ammonta il RDC occorre considerare due elementi, ossia la somma ad integrazione del reddito familiare (quota A) e la somma eventuale per i nuclei in affitto o che devono farsi carico di un mutuo (quota B).
Per calcolare la quota A occorre moltiplicare il valore fisso di 6.000 euro (Reddito di Cittadinanza) o 7.560 euro (Pensione di Cittadinanza) per la scala di equivalenza differenziata in base all’età e al numero dei componenti presenti nel nucleo familiare.
La scala di equivalenza è pari a: 1, per il primo componente del nucleo familiare; è incrementata di 0,4 punti per ogni ulteriore componente maggiorenne; è incrementata di 0,2 punti per ogni ulteriore componente minorenne; fino ad un massimo di 2,1; il massimo è di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
La quota B spetta a chi si trova in affitto o paga un mutuo e incrementa il sussidio di un ammontare annuo pari al canone di affitto annuo con un massimo di 3.360 euro, 1.800 euro in caso di Pensione di Cittadinanza.
Il beneficiario, sommate le due quote, non può ricevere un importo superiore a 9.360 euro annui, cioè 780 euro mensili, moltiplicati per la scala di equivalenza e ridotti per il valore del reddito familiare.
Come fare la domanda
Per ottenere il RDC occorre presentare la DSU, Dichiarazione Sostitutiva Unica, per la quale l’Inps ha messo a disposizione il servizio online; i dati qui riportati sono validi dal momento in cui sono inseriti fino al 31 dicembre di quell’anno. Ottenuta la DSU è possibile avere l’attestazione Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
Se si possiedono i requisiti è possibile fare domanda per il RDC utilizzando questi mezzi: in via telematica collegandosi al portale redditodicittadinanza.gov.it; in via telematica collegandosi al portale Inps; uffici postali; attraverso CAF o patronati.
La DSU va presentata entro il 31 gennaio per poter usufruire di RDC/PDC in quell’anno, esempio la DSU va presentata entro il 31 gennaio 2021 per usufruirne nel 2021, questo perché l’Isee deve essere aggiornato all’anno in corso.
Ovviamente i pagamenti dell’anno precedente, ad esempio dicembre 2020, non hanno a che fare con la dichiarazione del 31 gennaio 2021, facendo riferimento al 2020, mentre la rata di gennaio 2021 farà riferimento alla dichiarazione dell’anno in corso.