Nel nostro sistema politico il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato italiano, garante della Costituzione e rappresentante dell’unità nazionale. Attualmente ricopre questa carica Sergio Mattarella, che ha prestato giuramento il 3 febbraio 2015, divenendo il 12° Presidente della Repubblica Italiana.
Elezione del Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica è un organo previsto dalla Costituzione. Viene eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati delle Regioni, che sono tre per regione, con l’eccezione della Valle d’Aosta, che ne nomina uno solo. L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Se, dopo il terzo scrutinio, non si è raggiunta, allora è sufficiente la maggioranza assoluta per l’elezione.
Presidente della Repubblica: la durata del mandato
Una volta eletto, il Presidente della Repubblica rimane in carica per un periodo di sette anni. Un mandato di sette anni fa sì che il Presidente non possa essere rieletto dalle stesse Camere, che hanno, invece, un mandato quinquennale. La scelta non è casuale. Infatti questo contribuisce a svincolare la figura del Presidente da eccessivi legami politici con l’organo che lo vota. Inoltre la Costituzione Italiana non prevede un limite al numero di mandati per quanto concerne la carica di Presidente della Repubblica. Infatti il primo caso nella storia della politica italiana di rielezione del Presidente uscente è del 2013, con la rielezione di Giorgio Napolitano. Oltre che alla naturale scadenza di sette anni, il mandato può essere interrotto per:
- dimissioni volontarie;
- morte;
- impedimento permanente, dovuto a gravi malattie;
- destituzione, nel caso di giudizio di colpevolezza sulla messa in stato d’accusa per reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione (art. 90);
- decadenza, per il venir meno di uno dei requisiti di eleggibilità.
I poteri del Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica assume l’esercizio delle proprie funzioni solo dopo aver prestato giuramento innanzi al Parlamento in seduta comune. La residenza ufficiale del Presidente è il Palazzo del Quirinale. La Costituzione stabilisce che può essere eletto chiunque abbia la cittadinanza italiana, abbia compiuto i cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici. Questa figura politica, però, non è a capo di un particolare potere legislativo, esecutivo o giudiziario, ma il suo scopo è quello di coordinarli e sorvegliarli. Perciò compie atti che riguardano ciascuno dei tre poteri, secondo le norme stabilite dalla Costituzione italiana, di cui il Presidente della Repubblica stesso è garante. Questa carica è però incompatibile con qualsiasi altra.
Stato d’accusa del Presidente della Repubblica
Al fine di garantire la sua autonomia e libertà, è riconosciuta al Presidente della Repubblica la non-responsabilità per qualsiasi atto compiuto nell’esercizio delle sue funzioni. Le uniche eccezioni a questo principio si configurano nel caso in cui il Presidente abbia commesso due reati esplicitamente stabiliti dalla Costituzione: l’alto tradimento, cioè l’intesa con Stati nemici, o l’attentato alla Costituzione, cioè una violazione delle norme costituzionali tale da stravolgere i caratteri essenziali dell’ordinamento. Nella storia repubblicana si è giunti in soli due casi alla richiesta di messa in stato d’accusa: nel dicembre 1991 contro il presidente Cossiga e nel gennaio 2014 contro il presidente Napolitano. In entrambi i casi il procedimento si è chiuso con la dichiarazione di manifesta infondatezza delle accuse da parte del Comitato Parlamentare.