Allo scadere di Quota 100, il Presidente dell’INPS, Pasquale Tridico, ha proposto un nuovo sistema di pensionamento basato su una doppia uscita. La soluzione, però, non piace ai sindacati.
Pensioni 2021, doppia uscita: i requisiti
Il sistema a doppia uscita prevede per il lavoratore la pensione a 62-63 anni con il sistema contributivo. Poi presenta uno scalone di 5-4 anni, che permette di ricalcolare successivamente l’assegno pensionistico a 67 anni, seguendo i criteri del sistema retributivo.
Per la pensione a 62-63 anni, l’assegno verrà calcolato con il sistema contributivo, che terrà conto di:
- retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati;
- contributi di ogni anno sulla base dell’aliquota di computo;
- montante individuale, che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL determinata dall’ISTAT.
Al montante contributivo, poi, dovrà essere applicato il coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell’età del lavoratore, al momento della pensione.
Per esercitare la facoltà di opzione è necessario che i lavoratori abbiano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e possano far valere, al momento dell’opzione, un’anzianità contributiva di almeno 15 anni, di cui cinque successivi al 1995.
Riforma pensioni: ricalcolo assegno a 67 anni
Una volta passati 4-5 anni, al contribuente potrà essere riconosciuta la pensione di anzianità tramite sistema retributivo. Tale sistema di calcolo si basa sull’anzianità contributiva, il reddito pensionabile e l’aliquota di rendimento.
Nel dettaglio l’anzianità contributiva è data dal totale dei contributi fino a un massimo di 40 anni, che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento. Questi devono risultare accreditati sul conto assicurativo, siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti. La retribuzione/reddito pensionabile è data, invece, dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici ISTAT fissati ogni anno. Infine l’aliquota di rendimento è pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro determinati limiti, stabiliti con legge per poi decrescere per fasce di importo superiore. Ciò vuol dire che, se la retribuzione pensionabile non supera tale limite, con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, con 40 anni è pari all’80%.
Il calcolo della pensione con la doppia uscita
Con l’opzione doppia uscita, l’importo della pensione si comporrà di due quote. La Quota A è determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti, e dei 10 anni, invece, per i lavoratori autonomi. A questa si aggiunge la Quota B. È determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per gli autonomi.