Il processo penale è un atto attraverso il quale il giudice punisce il cittadino che ha commesso un reato, violando appunto una delle norme inserite nel codice di procedura penale.
Il processo penale, a differenza del processo civile, può durare anche molti anni a seconda dei casi, delle prove raccolte, dei testimoni da ascoltare, ecc…
Vediamo quali sono le fasi principali del processo penale, come si svolge e quanto dura in media.
Procedimento e processo penale: cosa cambia?
Spesso parliamo di procedimento e processo penale senza distinzione, ma in realtà si tratta di due momenti diversi.
Il procedimento penale è la fase iniziale di un processo, che inizia appunto nel momento in cui avviene l’iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro tenuto dall’ufficio del ministero. Disciplinato dall’articolo 330 del codice penale, che recita:
“Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti“.
In questa prima fase vengono raccolte le prove e si deve valutare se queste ultime sono sufficienti per sostenere l’accusa.
Il processo penale, invece, comprende tutte le singole fasi che compongono appunto un processo: dunque, in altre parole, comprende sia la fase del procedimento penale, sia il dibattimento tra le parti.
Processo penale: quali sono le fasi
Il processo penale, come detto, si articola in diverse fasi:
- l’iscrizione della notizia di reato (procedimento penale);
- le indagini preliminari;
- richiesta di archiviazione o rinvio a giudizio;
- udienza preliminare;
- dibattimento e decisione.
Iscrizione della notizia di reato
A seguito della denuncia o querela, viene effettuata l’iscrizione del reato presso uno dei registri dell’ufficio del pubblico ministero.
Esistono, però, quattro differenti registri:
- registro delle notizie di reato a carico di persone ignote;
- registro delle notizie di reato a carico di persone note;
- registro delle notizie anonime di reato;
- registro degli atti che non costituiscono una notizia reato.
Indagini preliminari
Una volta effettuata l’iscrizione della notizia di reato presso gli uffici del pubblico ministero, si passa alla seconda fase: quella delle indagini preliminari.
Questa fase è segreta: nessuno, infatti, può consultare i documenti raccolti se non autorizzato. Nel corso delle indagini vengono raccolte tutte le informazioni utili e le prove che possano verificare l’attendibilità della notizia di reato. Sulla base di queste prove, il Pubblico Ministero decide se ci sono i presupposti per avviare un processo.
Nel gergo tecnico si dice valutazione dei presupposti per esercitare l’azione penale.
Archiviazione o rinvio a giudizio
Una volta raccolte le prove necessarie, il Pubblico Ministero può dichiarare che non sussistono sufficienti informazioni per esercitare l’azione penale e dunque il caso viene archiviato.
Tra le motivazioni che sottostanno all’archiviazione ci sono:
- l’estinzione del reato;
- l’improcedibilità dell’azione;
- l’infondatezza della notizia;
- autori ignoti;
- l’estraneità dell’indagato;
- il fatto non costituisce reato.
Sarà poi il giudice a decidere ufficialmente sull’archiviazione, potendo scegliere tra due alternative:
- accettare l’archiviazione del caso;
- non accogliere la richiesta di archiviazione e fissare una data per lo svolgimento dell’udienza preliminare.
Se il Pubblico Ministero, al termine delle indagini preliminari, ritiene di aver raccolto prove sufficienti per agire penalmente, può fare la richiesta di rinvio a giudizio.
L’udienza preliminare
L’udienza preliminare si svolge in camera di consiglio alla presenza del Pubblico Ministero e del difensore dell’imputato. In questa fase, definita anche “udienza filtro”, l’imputato può chiedere di essere giudicato:
- con rito alternativo;
- sottoposto a lavori di pubblica utilità.
Entrambe le parti, nell’udienza preliminare, esporranno le proprie ragioni e tenteranno di difendersi dalle accuse. Il giudice, al termine della discussione, può pronunciare due tipi di sentenze:
- non luogo a procedere, ovvero le accuse non risultano fondate;
- disporre il giudizio, se le accuse risultano fondate.
I riti alternativi previsti dall’ordinamento giuridico
All’udienza preliminare, l’imputato può scegliere di accedere ai riti alternativi previsti dall’ordinamento giuridico italiano:
- rito abbreviato, che si svolge sugli atti del pubblico ministero e del difensore (senza testimoni) e prevede una pena ridotta di un terzo;
- patteggiamento, ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti.
Se non vi sono ricorsi si procede con la fase successiva: il dibattimento.
Dibattimento e decisione
La fase del dibattimento è quella nella quale si forma il contraddittorio tra le parti: vengono ascoltati i testimoni, si procede all’esame dell’imputato e si producono documenti. Al termine del dibattimento si procede con la discussione del pubblico ministero, del difensore della parte civile e infine dell’imputato.
Arriviamo all’ultima fase del processo penale, ovvero la sentenza. Si può decidere di impugnare quest’ultima fino alla Corte di Cassazione, che emette un giudizio definitivo e irrevocabile.