Indennizzi

L’indennità di accompagnamento è una prestazione erogata dall’INPS a tutti quei soggetti che, a causa dell’età avanzata o per una malattia, hanno perso l’autonomia nelle azioni o nei movimenti quotidiani. Per aiutare questi soggetti, l’INPS prevede l’erogazione di un contributo mensile che spetta a fronte del soddisfacimento di alcuni requisiti.

L’ISTAT, infatti, ha rilevato che circa 2,7 milioni di over 75 in Italia (circa un terzo del totale) presenta gravi difficoltà motorie e comorbidità, tali da compromettere l’autonomia dei soggetti stessi. Un milione e 300 mila di questi anziani, inoltre, non riceve un sostegno adeguato a queste problematiche.

A tal fine, esiste la possibilità di richiedere l’indennità di accompagnamento: vediamo subito a chi spetta e a quanto ammonta l’assegno mensile.

Indennità di accompagnamento: cos’è e come funziona?

Come spiega chiaramente la scheda dell’INPS, l’indennità di accompagnamento è una prestazione erogata “in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita”.

In altre parole, tutte le persone che hanno perso la propria autonomia e necessitano di un badante o una persona che li assista, hanno diritto all’indennità erogata a cadenza mensile dall’INPS.

Per poter ottenere l’indennità non è necessario soddisfare alcun requisito di età anagrafica minima e nemmeno un requisito reddituale o patrimoniale. Per questo motivo, la prestazione si definisce “a titolo della minorazione”.

Indennità di accompagnamento: a chi spetta?

L’indennità di accompagnamento viene assegnata a tutti i soggetti incapaci di badare a sé stessi e che, a causa di malattia o anzianità, hanno bisogno di un sostegno per compiere le normali azioni quotidiane.

La prestazione, infatti, spetta a prescindere dall’età anagrafica, sia a minorenni e disabili, sia agli adulti di età compresa tra i 18 e 67 anni, indigenti o benestanti. Possono richiedere l’indennità anche coloro che hanno un lavoro, purché siano riconosciuti come invalidi civili totali e incapaci di deambulare in modo autonomo.

L’indennità di accompagnamento non è da confondere con la pensione di invalidità o con la pensione di inabilità previdenziale. Non ha nulla a che fare nemmeno con l’assegno mensile per i cittadini invalidi parziali.

Quali sono i requisiti per richiedere la prestazione?

Per poter richiedere l’indennità di accompagnamento sono richiesti i seguenti requisiti:

  • riconoscimento della totale inabilità per cause fisiche o mentali (al 100%);
  • la perdita dell’autonomia nello svolgimento delle normali azioni quotidiane;
  • il possesso della cittadinanza italiana, oppure (per i cittadini stranieri comunitari) l’iscrizione all’Anagrafe comunale, oppure (per i cittadini extra comunitari) il permesso di soggiorno pari ad almeno un anno;
  • possedere la residenza stabile in Italia.

Non possono richiedere l’indennità, invece, coloro che risultano ricoverati gratuitamente presso un istituto per un periodo superiore a 30 giorni, e coloro che percepiscono già un’indennità analoga.

Ci possono essere anche delle situazioni in cui una persona ricevere il certificato di invalidità al 100% senza il diritto all’accompagnamento. In tali casi, spetta l’indennità oppure no? Per scoprirlo occorre leggere il ricorso vinto dal sig. Verdi (cognome di fantasia).

Indennità di accompagnamento: a quanto ammonta?

L’indennità di accompagnamento è una prestazione erogata dall’INPS a cadenza mensile e – a differenza dell’assegno ordinario di invalidità – ha un importo fisso per tutti i beneficiari. L’assegno che spetta a ciascuno di essi per il 2021 è pari a 522,10 euro.

Il beneficio viene corrisposto per un periodo complessivo di un anno, per un totale di 6.265,20 euro annuali per ogni beneficiario.

Per ricevere consulenza e informazioni relative al tema potete contattare “Risarcimenti & Rimborsi” al numero 3518551851, oppure tramite e-mail all’indirizzo: info@risarcimentoerimborsi.it.