Le consultazioni del Presidente della Repubblica sono delle “consuetudini costituzionali”. Attraverso queste, il capo dello Stato dà il via alla formazione di un nuovo esecutivo. Inoltre questa procedura è adoperata anche per la risoluzione di una crisi di Governo.
In quali casi ci sono le consultazioni?
Sebbene le consultazioni non siano altro che una prassi, il cui svolgimento non è regolamentato e può modificarsi nel tempo, a esse si procede dopo ogni elezione. Inoltre è un procedimento che viene attuato dopo ogni crisi di Governo, per verificare la presenza di una maggioranza parlamentare in grado di sostenere e, di conseguenza, far lavorare adeguatamente l’esecutivo.
Chi viene convocato durante le consultazioni?
Il Presidente della Repubblica convoca i Presidenti dei gruppi parlamentari e i rappresentanti delle coalizioni di schieramento, con l’aggiunta dei Presidenti dei due rami del Parlamento. In più ascolta l’opinione degli ex-Presidenti della Repubblica. Sino agli anni Ottanta la prassi prevedeva anche l’audizione degli ex-Presidenti del Consiglio dei ministri. Invece, negli ultimi anni, è di norma rendere più preminente il ruolo dei partiti rispetto alle rappresentanze parlamentari e convocare anche esponenti politici non eletti in Parlamento ma comunque a capo di un partito.
In questa fase il capo dello Stato, attraverso una serie di incontri con i principali attori politici, cerca di individuare il potenziale Presidente del Consiglio in grado di formare un Governo che possa ottenere la fiducia dalla maggioranza alla Camera e al Senato.
Quando durano le consultazioni?
Le consultazioni durano un minimo di due giorni. Al termine del primo giro, se non si è giunti a una maggioranza, si può procedere ad altri giri di consultazioni fino ad un massimo di tre. Si può anche indicare un “esploratore”, che compie sondaggi tra i partiti per verificare se è possibile indicare una maggioranza che sostenga un Governo. Una volta trovata una maggioranza, questa esprime anche un candidato Premier.
La formazione di un nuovo Governo
A questo punto il Presidente della Repubblica convoca la personalità indicata dalle forze politiche, in grado di trovare i voti necessari per ottenere la fiducia, e gli conferisce l’incarico. Può essere pieno o con alcune condizioni, cioè un pre-incarico. L’incaricato può accettare o decidere di intraprendere l’incarico con riserva. In questo modo ha a disposizione alcuni giorni per avviare un confronto con le forze politiche e, solo dopo, sciogliere la riserva.
Una volta accettato l’incarico, il Presidente del Consiglio forma il Governo e stila la lista dei ministri da proporre al capo dello Stato.
Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare giuramento secondo la formula rituale indicata dall’art. 1, comma 3, della legge n. 400/88. Il giuramento rappresenta l’espressione del dovere di fedeltà che incombe su tutti i cittadini e, in modo particolare, su coloro che svolgono funzioni pubbliche fondamentali.
Entro dieci giorni dal decreto di nomina, il Governo è tenuto a presentarsi davanti a ciascuna Camera per ottenere il voto di fiducia, voto che deve essere motivato dai gruppi parlamentari e avvenire per appello nominale, al fine di impegnare direttamente i parlamentari nella responsabilità di tale concessione di fronte all’elettorato.
Cosa succede quando c’è una crisi di Governo?
Il meccanismo delle consultazioni viene attivato anche ogni volta si determina una crisi di Governo per il venir meno del rapporto di fiducia o per le dimissioni del Governo in carica.
Il conferimento dell’incarico di formazione del nuovo Governo può essere preceduto anche da un eventuale mandato esplorativo che viene generalmente affidato a una carica istituzionale come quella del Presidente della Camera o del Senato. Questo avviene soprattutto quando le consultazioni del Presidente della Repubblica non abbiano portato a indicazioni concludenti.
Può accadere che il Presidente della Repubblica assegni nuovamente l’incarico di formare un nuovo esecutivo al dimissionario Presidente del Consiglio, che procede solitamente con un rimpasto dell’elenco dei ministri.
Al contrario, si può verificare l’ipotesi che le forze politiche non raggiungano un accordo a seguito delle consultazioni. In questo caso il Presidente della Repubblica scioglie le Camere e indice le elezioni anticipate. Gli unici due casi in cui non vengono indette nuove elezioni sono:
- durante il semestre bianco;
- in situazioni di emergenza che rendono opportuno formare un Governo tecnico.