Bonus facciate 2022, nella legge di bilancio c’è la proroga, la detrazione al 90 per cento scende al 60 per cento nel 2022. E chi sceglie la cessione del credito o lo sconto in fattura dovrà presentare il visto di conformità e l’asseverazione tecnica. Una brutta, bruttissima notizia per molti; ma vediamo di fare il punto della situazione, come funziona, a chi spetta e cosa comprende il bonus facciate 2022.
Il visto di conformità e l’asseverazione tecnica
Prima di procedere con la trattazione, comprendiamo cosa siano queste documentazioni richieste dall’attuale legge di Bilancio al fine di accedere al bonus facciate. Il visto di conformità è quel documento elaborato da un professionista abilitato necessario per verificare la regolarità delle dichiarazioni e delle documentazioni prodotte per ottenere i bonus edilizi. Con l’asseverazione tecnica, rilasciata da un tecnico abilitato, come un geometra, un ingegnere o un architetto, si dimostra di possedere tutti i requisiti tecnici per accedere ai bonus e la congruità delle spese sostenute. La ratio è quella di limitare o evitare abusi che, negli ultimi tempi, sono venuti alla luce con particolare preoccupazione.
Bonus facciate 2022, nella sostanza
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il bonus facciate 2022 è una detrazione del 60% (era del 90% nel 2021) per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Per accedere all’agevolazione edilizia, gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
A chi spetta e quali interventi comprende?
Il bonus facciate 2022 comprende tutti gli interventi su: strutture opache della facciata; balconi, ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Possono farne richiesta tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. Parliamo, nello specifico, di persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; società semplici; associazioni tra professionisti; contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali). Non spetta a chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
Cessione del credito e sconto in fattura
Chi usufruisce del bonus facciate può cedere direttamente il credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, che hanno la facoltà di effettuare successive cessioni. I soggetti possono essere fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi; altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) e istituti di credito e intermediari finanziari. Si può optare anche per un’agevolazione sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento agevolato. È pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di recupero o restauro della facciata di edifici esistenti e può arrivare fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto.
Può farne richiesta il condominio?
La risposta è certamente sì. E nelle pratiche può avere un ruolo determinante l’amministratore di condominio, il quale potrà prospettare tale opportunità e procedere, insieme ai condomini, ad effettuare i lavori in base a quanto previsto dalla normativa. Essere amministratore di condominio a Torino e in altre grandi città impone una maggiore informazione e formazione in merito a temi che possono riguardare vantaggi per lo stabile e per i condomini.