La presenza dell’ascensore in condominio è un servizio utile per ogni inquilino quando bisogna trasportare pesi ai piani e necessario per le persone con difficoltà o disabilità motorie.
Molti edifici costruiti oltre 40 anni fa possono però essere sprovvisti di un impianto di sollevamento, perché prima del 1989 non esisteva l’obbligo di costruire l’ascensore negli edifici e, secondo la legge 13/89 che norma l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’ascensore è obbligatorio per gli edifici con almeno 3 piani fuori terra. Se l’edificio ha meno di tre piani o tre piani dev’essere garantito l’accesso al pian terreno e la predisposizione per l’installazione di piattaforme elevatrici.
L’installazione ex novo dell’ascensore in edifici vetusti, che spesso si rende necessaria per la presenza di inquilini anziani, crea talvolta dei problemi nelle assemblee condominiali perché ci si interroga sulla possibilità di non partecipare al progetto e sulla fattibilità dello stesso.
Vedremo in questo articolo quando ci si può opporre e quali sono le casistiche per cui si rende impossibile l’installazione di un impianto di elevazione.
Ascensore in condominio: come approvare il progetto
Negli edifici sprovvisti di ascensore spesso i condomini ne richiedono l’installazione, perché è un servizio che permette a tutte le persone, soprattutto gli anziani, di accedere agevolmente ai piani e consente anche di aumentare il valore dell’immobile.
La norma di riferimento per l’installazione di un ascensore è l’articolo 1120 del Codice civile che inserisce l’intervento tra le innovazioni che hanno l’obiettivo di migliorare l’uso delle parti comuni dell’edificio.
Le spese per la realizzazione dell’ascensore vanno ripartite tra tutti i condomini, anche quelli che non usufruiscono direttamente del bene, come chi abita a piano terra o ai primi piani. Non c’è però l’obbligo di partecipare al progetto per tutti i proprietari perché il lavoro viene deciso in assemblea e si procede a delibera con la maggioranza stabilita dalla legge. La maggioranza si ottiene con un numero di voti pari alla maggioranza degli intervenuti e corrispondente ad almeno 2/3 del valore dell’immobile, che viene stabilito in base ai millesimi di ogni proprietario sia in prima sia in seconda convocazione.
Se alcuni dei condomini decidono di non partecipare alle spese di installazione, non potranno usufruire del servizio e non ne diventano proprietari. Potranno però richiedere anche in un secondo momento di partecipare, versando la propria quota.
Ascensore in condominio: quando ci si può opporre
Abbiamo già detto che i condomini possono decidere liberamente di non partecipare alla spesa. Oltre a questo però ci sono anche alcuni casi in cui non è possibile installare un ascensore per cause esterne. È sempre l’articolo 1120 del Codice Civile a indicare quali sono. Secondo la norma, l’ascensore si può installare sempre, tranne nei casi in cui si compromette la stabilità dell’edificio o se si va a ridurre di molto l’ampiezza e il volume del vano scale. Nel caso in cui ci si trovasse in un edificio storico, ci si può opporre all’installazione dell’ascensore se l’intervento pregiudica il valore storico-artistico.
Bisogna quindi effettuare dei sopralluoghi specifici prima di poter proporre un progetto per l’installazione di un ascensore.
Ascensore in condominio: ci sono delle alternative?
Se l’ascensore in condominio pregiudica la stabilità dell’edificio o non garantisce gli spazi minimi per legge si possono studiare delle soluzioni alternative, come l’installazione di un servoscala o di un montascale, che sono meno ingombranti e anche facilmente rimovibili. Se l’edificio lo permette, c’è anche la possibilità di installare un ascensore esterno, che non incide sugli spazi interni ed è anche più economico.